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Sanzionati per non installare strumenti illegali

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La legge regionale della Lombardia – DGR 2601/2011 – estesa poi a tutto il paese, impone la contabilizzazione del calore dei singoli appartamenti già dal 2014, con la sospensione dal pagamento di sanzioni fino al 1/1/2017.

Più o meno tutti i condominii stanno affrontando il problema e alla fine installano i c.d. ripartitori di calore (sistema di contabilizzazione indiretta) .

Negli edifici realizzati trenta, o più anni fa, le tubazioni – montanti – che distribuiscono acqua calda per il riscaldamento sono verticali e alimentano radiatori situati su piani differenti; risulta quindi impossibile, oltre che antieconomico,installare un sistema di contabilizzazione diretta.

Un sistema di contabilizzazione diretta del calore si basa sulla portata di acqua calda e sulla differenza di temperatura fra ingresso e uscita.

Nel caso di montanti verticali, occorrerebbe installare un misuratore diretto su ogni singolo radiatore. Diverso è il caso degli edifici più recenti, dove la distribuzione di acqua calda avviene orizzontalmente e dove è quindi possibile installare un misuratore diretto di tutta l’energia termica erogata alla singola unità abitativa.

Negli edifici più datati s’installa invece un dispositivo elettronico – ripartitore di calore – su ogni radiatore che calcola, in modo molto approssimativo,  il calore ceduto all’ambiente, sulla base delle indicazioni di uno o due sensori di temperatura. Le sue rilevazioni permettono così di calcolare approssimativamente l’energia termica immessa dal singolo radiatore e sommando i valori di tutti i radiatori, presenti nei vari locali, si ottiene così l’energia utilizzata dall’intero appartamento.

E’ la contabilizzazione indiretta che non misura il calore sul fluido vettore che lo porta in giro,ma sull’ambiente che lo riceve.

I sistemi diretti hanno un’incertezza di misura del 5%, quelli indiretti di quattro volte tanto, con l’ulteriore possibilità di manometterne il corretto funzionamento, agendo sulle sonde di temperatura oppure raffrescando opportunamente il ripartitore.

fatte le considerazioni tecniche, vanno ricordati i principi di metrologia legale già esposti in un post precedente.

Il Testo Unico delle leggi metriche  (R.D. 7088 del 23/8/1890) stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali.

La richiesta di un corrispettivo economico, da parte di una amministrazione condominiale, a fronte della quantità di calore erogata alla singola unità abitativa rientra in questa casistica, in maniera del tutto analoga alla contabilizzazione dell’energia elettrica o del gas.

La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura – nota come Direttiva MID “Measuring Instruments Directive” – approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri italiano il 27.10.06, e recepita con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura” pubblicata sulla GU n. 64 del 17-3-2007- Suppl. Ordinario n. 73) regola l’immissione in commercio di strumenti omologati in accordo alla stessa direttiva.

In particolare, la contabilizzazione del calore, che è trattata nell’allegato MI-004 della direttiva, prevede solamente la contabilizzazione diretta e non i ripartitori.

La certificazione CE, indicata dai costruttori di ripartitori, presume un’omologazione metrologica che in realtà non esiste.

Tali sistemi sono e saranno illegali rendendo nulla una qualsiasi pretesa economica basata sulla loro rilevazione.

A questo desolante quadro si aggiungano i benefici fiscali che lo Stato garantisce a chi installa i ripartitori illegali.

www.edoardobeltrame.com


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